Art. 21

In vigore dal 18 nov 1906
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo