Art. 20
In vigore dal 18 nov 1906
Il collegio degli insegnanti, presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci, è costituito da tutti i professori titolari, reggenti ed incaricati. Esso propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati d'insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per i libri di testo e per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, delibera sulle punizioni più gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'.
Il Collegio degli insegnanti si riunisce almeno una volta al mese, per intendersi sullo svolgimento e coordinamento dei programmi d'insegnamento e per la trattazione di quegli altri argomenti che fossero dal direttore sottoposti al suo esame.
Il regolamento stabilirà i casi, in cui le proposte e le deliberazioni del Collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di avere esecuzione, all'approvazione del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-20