Art. 15
In vigore dal 18 nov 1906
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante della scuola ad un'altra R. scuola media di commercio dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio e viceversa.
Perché tali passaggi possano verificarsi occorre che i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale e che i funzionari interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
In caso di simili passaggi sono mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-15