Art. 14
In vigore dal 18 nov 1906
Il direttore, gli insegnanti ed il personale amministrativo sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro. Il direttore potrà però essere scelto da questi fra il personale insegnante.
Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza.
Il direttore, come pure gli insegnanti scelti in seguito a concorso, sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari, se nel detto periodo di tempo hanno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per alcuni insegnamenti determinati dal ruolo organico, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di ugual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
La nomina dei reggenti, degli incaricati e del personale amministrativo è fatta con decreto Ministeriale: la promozione a titolare del direttore e degli insegnanti con decreto Reale.
Il personale di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza con l'approvazione del ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-23;384#art-14