REGIO DECRETO·n. CCCLXXVI·1 settembre 1903
Col quale si revoca l'altro del 2 febbraio 1899 n. XIII, che convertiva in convitto nazionale il reale collegio di Lucca.
Vigente dal 26 ottobre 1927 9 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il
Art. 2Il ginnasio di Lucca rimane regio, a forma del regio decreto 29 dicembre 1898 dovrà essere
Art. 3Il regio liceo è restituito nella sua antica sede o in quella che fuori del convitto il go
Art. 4Al convitto presiederà un consiglio di amministrazione costituito dal rettore che ne sarà
Art. 5La nomina del rettore verrà fatta dal Ministero, su proposta del consiglio amministrativo
Art. 6La nomina degli altri funzionari del collegio spetterà al consiglio di amministrazione.
Art. 7I funzionari che, appartenendo al reale collegio al momento della sua trasformazione col r
Art. 8Il Ministero continuerà al real collegio l'antico sussidio di annue lire 3,000. Inoltre, p
Art. 9Il collegio, oltre i locali per il ginnasio, continuerà a contribuire con l'annua somma di