Art. 5

In vigore dal 24 ott 1903
La nomina del rettore verrà fatta dal Ministero, su proposta del consiglio amministrativo che sarà, per tale occasione, presieduto dal prefetto della provincia con voto deliberativo. Il Ministero potrà, per gravi motivi, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale, revocare il rettore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-01;376#art-5

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