Art. 7
In vigore dal 24 ott 1903
I funzionari che, appartenendo al reale collegio al momento della sua trasformazione col regio decreto 2 febbraio 1899, ancora vi si trovano, saranno mantenuti nel loro posto, cessando di appartenere al personale di ruolo governativo.
La loro pensione sarà totalmente a carico dell'istituto, senza alcun vizio di discontinuità per effetto del predetto regio decreto revocato.
Gli altri funzionari che furono nominati o trasferiti al collegio, dopo la trasformazione di esso, saranno destinati ad altre sedi negli istituti governativi, mano a mano che vi saranno vacanze, rimanendo però sin d'ora, come già sono, inscritti nei ruoli governativi, anche per gli effetti della pensione. Lo stipendio ad essi corrisposto, dalla data del presente decreto sino alla durata della loro permanenza nell'istituto, sarà a carico del real collegio.
Ove taluno dei funzionari sopradetti fosse dall' amministrazione accettato in servizio dell'istituto, oltre il presente anno scolastico, esso cesserà di appartenere ai ruoli governativi, e al suo diritto alla pensione provvederanno, in giusta proporzione della durata del servizio loro rispettivamente prestato, il Governo e l'amministrazione del real collegio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-01;376#art-7