Art. 4
In vigore dal 24 ott 1903
Al convitto presiederà un consiglio di amministrazione costituito dal rettore che ne sarà presidente in permanenza, da due membri assegnati dal Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante della provincia e da un rappresentante del comune.
Tutti, tranne il rettore, dureranno in carica due anni e potranno essere riconfermati.
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