Art. 1
In vigore dal 24 ott 1903
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il regio decreto 2 febbraio 1899, n. XIII (parte supplementare), col quale si stabiliva che il real collegio di Lucca, conservando il suo nome e l'autonomia del suo patrimonio, fosse retto dalle leggi e dai regolamenti che governano i convitti nazionali;
Riconosciuta la convenienza di definire con una transazione l'azione giudiziaria promossa dal comune e dalla provincia di Lucca contro la legalità del predetto decreto e dell'altro, in data 29 dicembre 1898, che convertiva in governativo il ginnasio annesso al real collegio unendolo al regio liceo esistente in quella città;
Viste le deliberazioni 29 aprile e 18 maggio 1903, con le quali il consiglio comunale e il consiglio provinciale di Lucca, accogliendo pienamente tutte le condizioni poste dal Ministero della pubblica istruzione per l'accennata transazione, dichiarano di abbandonare ogni azione giudiziaria verso il Ministero predetto, in ordine alle cause contro di lui promosse, compensate fra le parti le spese di lite, mantenendo tuttavia Stato, provincia e comune impregiudicati, comunque
giudiziariamente non risoluti, i rispettivi diritti, e rinunziando definitivamente provincia e comune ad ogni eventuale azione di compenso o di danni, sia verso lo Stato sia verso i suoi funzionari per effetto delle trasformazioni avvenute nel real collegio;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Il regio decreto 2 febbraio 1899 è abrogato, ed è richiamato in vigore, per l'amministrazione del real collegio di Lucca, il regolamento approvato con regio decreto 27 febbraio 1896, salve le modificazioni riguardanti la nomina del rettore e la costituzione del consiglio amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-01;376#art-1