Art. 9
In vigore dal 24 ott 1903
Il collegio, oltre i locali per il ginnasio, continuerà a contribuire con l'annua somma di lire 10,000 al mantenimento del ginnasio medesimo, e il comune contribuirà nella detta somma con lire 5,000 annue, in conformità della convenzione stipulata fra il comune e il collegio con atto pubblico dell'11 agosto 1863.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Treviso, addì 1° settembre 1903.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addì 30 settembre 1903.
Reg. 13. Atti del Governo a f. 5. G. Di Lorenzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli F. COCCO-ORTU.
Nasi.
Storico versioni
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