Art. 8

In vigore dal 24 ott 1903
Il Ministero continuerà al real collegio l'antico sussidio di annue lire 3,000. Inoltre, per un periodo di quattro anni, cominciando dal 1903, gli concederà un sussidio straordinario di lire annue 4,000, ed aiuterà in seguito l'istituto in quella maggiore misura che le sue eccezionali necessità fossero per richiedere e che i fondi stanziati nel bilancio della pubblica istruzione potranno consentire.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-01;376#art-8

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