Art. 3
In vigore dal 24 ott 1903
Il regio liceo è restituito nella sua antica sede o in quella che fuori del convitto il governo crederà di assegnargli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1903-09-01;376#art-3