LEGGE·n. 1505·28 ottobre 1970
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
Vigente dal 23 ottobre 1971 25 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Libertà di transitoArt. 3Dazi doganali e tasse speciali di transitoArt. 4Mezzi di trasporto e tariffeArt. 5Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.Art. 6Immagazzinamento di merci in transitoArt. 7Ritardi o difficoltà nel trasporto in transitoArt. 8Zone franche ed altre facilitazioni doganaliArt. 9Concessione di facilitazioni maggioriArt. 10Clausola della Nazione più favoritaArt. 11Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprietà intellettuale.Art. 12Eccezioni in caso di gravi avvenimentiArt. 13Applicazione della Convenzione in periodo bellicoArt. 14Obblighi legati alla Convenzione e diritti e doveri dei Membri delle Nazioni UniteArt. 15Art. 16Composizione delle controversieArt. 17FirmaArt. 18RatificaArt. 19AdesioneArt. 20Entrata in vigoreArt. 21RevisioneArt. 22Notifiche da parte del Segretario GeneraleArt. 23Testi facenti fede