Convenzione

Art. 6

Immagazzinamento di merci in transito

In vigore dal 7 nov 1971
Immagazzinamento di merci in transito 1. Le modalità di immagazzinamento delle merci in transito nei punti di ingresso, uscita e soste intermedie negli Stati di transito potranno essere fissate mediante accordi tra gli Stati interessati. Gli Stati di transito accorderanno condizioni di immagazzinamento che siano per lo meno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle merci in provenienza dal proprio territorio o a destinazione di quest'ultimo. 2. Le tariffe ed i canoni saranno fissati in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-6

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