Convenzione
Art. 3
Dazi doganali e tasse speciali di transito
In vigore dal 7 nov 1971
Dazi doganali e tasse speciali di transito
Nel territorio dello Stato di transito, i trasporti in transito non saranno sottoposti dalle Autorità di detto Stato nè a dazi doganali nè ad ogni altro dazio o tassa esigibile a motivo dell'importazione o dell'esportazione, nè ad alcuna tassa speciale a motivo del transito. Tuttavia, potranno essere riscossi in occasione di tali trasporti in transito, dei canoni aventi il solo scopo di coprire le spese amministrative e di sorveglianza imposte da tale transito.
L'entità di tutti i canoni di tale genere dovrà corrispondere quanto più possibile alle spese da coprire e con riserva di tale condizione, i detti canoni dovranno essere applicati in conformità della norma sulla non discriminazione enunciata al paragrafo I dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-3