Convenzione
Art. 5
Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.
In vigore dal 7 nov 1971
Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.
1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad applicare misure amministrative e doganali che permettano lo svolgimento libero, ininterrotto e continuo dei trasporti in transito. All'occorrenza, intraprenderanno dei negoziati al fine di convenire le misure da adottare onde assicurare e facilitare il transito.
2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad utilizzare una documentazione semplificata e metodi di rapida applicazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto e altre procedure amministrative relative ai trasporti in transito per tutto il percorso in transito sul loro territorio, ivi compreso ogni trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico e cambiamento del modo di trasporto che abbia luogo nel corso di tale tragitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-5