Art. 5 · Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.
Convenzione

Art. 5

5 / 23

Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc.

In vigore dal 7 nov 1971
Metodi e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc. 1. Gli Stati Contraenti si impegnano ad applicare misure amministrative e doganali che permettano lo svolgimento libero, ininterrotto e continuo dei trasporti in transito. All'occorrenza, intraprenderanno dei negoziati al fine di convenire le misure da adottare onde assicurare e facilitare il transito. 2. Gli Stati Contraenti si impegnano ad utilizzare una documentazione semplificata e metodi di rapida applicazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto e altre procedure amministrative relative ai trasporti in transito per tutto il percorso in transito sul loro territorio, ivi compreso ogni trasbordo, immagazzinamento, rottura di carico e cambiamento del modo di trasporto che abbia luogo nel corso di tale tragitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-5