Convenzione
Art. 16
Composizione delle controversie
In vigore dal 7 nov 1971
Composizione delle controversie
1. Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e che non venga composta entro un termine di nove mesi mediante negoziati o attraverso ogni altro mezzo pacifico, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra Parte.
La Commissione di arbitrato sarà formata di tre membri. Ciascuna delle Parti in controversia nominerà un membro della Commissione, mentre il terzo membro, che ne sarà il Presidente, sarà scelto di comune accordo tra le Parti. Se, entro un termine di tre mesi, le Parti non giungessero ad accordarsi sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se una qualsiasi delle Parti non procedesse alla designazione richiesta entro un termine di tre mesi, il Presidente della. Corte Internazionale di Giustizia procederà alla designazione o alle designazioni necessarie.
2. La Commissione di arbitrato deciderà a maggioranza semplice sulle questioni che le verranno sottoposte e le sue decisioni saranno vincolanti per le Parti.
3. Le Commissioni di arbitrato o gli altri Organismi internazionali incaricati della composizione delle controversie determinate dalla presente Convenzione informeranno gli altri Stati Contraenti, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, dell'esistenza e della natura delle controversie, nonché dei termini della loro composizione.
Storico versioni
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