Convenzione

Art. 18

Ratifica

In vigore dal 7 nov 1971
Ratifica La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-18

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