Convenzione
Art. 22
Notifiche da parte del Segretario Generale
In vigore dal 7 nov 1971
Notifiche da parte del Segretario Generale
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all':
a) le firme apposte alla presente Convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformità degli ;
b) la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, in conformità dell';
c) le domande di revisione, in conformità dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-22