Art. 2
In vigore dal 7 nov 1971
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo 2 chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 ottobre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - REALI - PRETI - VIGLIANESI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli COLOMBO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-rd-2