Art. 1
In vigore dal 7 nov 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.
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