Convenzione

Art. 12

Eccezioni in caso di gravi avvenimenti

In vigore dal 7 nov 1971
Eccezioni in caso di gravi avvenimenti Si potrà eccezionalmente, e per un periodo il più limitato possibile, derogare alle disposizioni della presente Convenzione mediante misure generali o particolari che ciascuno degli Stati Contraenti fosse obbligato ad adottare in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo la propria esistenza politica o la propria sicurezza, restando inteso che il principio della libertà di transito deve essere osservato per quanto possibile durante detto periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Eccezioni in caso di gravi avvenimenti (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965.) — Testo vigente | Portale Normativo