Art. 12 · Eccezioni in caso di gravi avvenimenti
Convenzione

Art. 12

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Eccezioni in caso di gravi avvenimenti

In vigore dal 7 nov 1971
Eccezioni in caso di gravi avvenimenti Si potrà eccezionalmente, e per un periodo il più limitato possibile, derogare alle disposizioni della presente Convenzione mediante misure generali o particolari che ciascuno degli Stati Contraenti fosse obbligato ad adottare in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo la propria esistenza politica o la propria sicurezza, restando inteso che il principio della libertà di transito deve essere osservato per quanto possibile durante detto periodo.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-12