Convenzione
Art. 12
12 / 23Eccezioni in caso di gravi avvenimenti
In vigore dal 7 nov 1971
Eccezioni in caso di gravi avvenimenti
Si potrà eccezionalmente, e per un periodo il più limitato possibile, derogare alle disposizioni della presente Convenzione mediante misure generali o particolari che ciascuno degli Stati Contraenti fosse obbligato ad adottare in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo la propria esistenza politica o la propria sicurezza, restando inteso che il principio della libertà di transito deve essere osservato per quanto possibile durante detto periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-12