DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 376·25 luglio 1984
Norme in materia di tariffe telefoniche.
Vigente dal 25 luglio 1984 26 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in mate
Art. 2I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di c
Art. 3Gli abbonati delle reti urbane aventi più di 10.000 abbonati ed oltre 10 chilometri di rag
Art. 4Per i nuovi impianti e per i traslochi sono dovuti i contributi a fondo perduto nella misu
Art. 5Il canone di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna è stabilito nella
Art. 6Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e dell
Art. 7Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice posta
Art. 8Salvo quanto previsto nel successivo art. 25, le conversazioni scambiate nell'ambito di ci
Art. 9La tariffa per le comunicazioni interurbane che si svolgono tra le reti urbane dello stess
Art. 10Salvo quanto previsto nei successivi articoli 11, 12 e 13, a ciascuna comunicazione interu
Art. 11Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 12Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 13Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle
Art. 14Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per c
Art. 15Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa p