Art. 17
In vigore dal 26 lug 1984
A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 120.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, lo importo complessivo relativo alle tariffe di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 200 per il primo impulso e di L. 150 per ciascuno degli impulsi successivi.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 200 per ciascuno degli impulsi inviati all'apparecchio; per tali comunicazioni, in relazione ai ritmi di cui ai precedenti la centrale invia all'apparecchio i primi tre impulsi di ogni serie di quattro.
Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 200.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-17