Art. 21

In vigore dal 26 lug 1984
I canoni e i contributi spese di nuovo impianto e di trasloco per la cessione in uso di circuiti urbani analogici necessari per la realizzazione di collegamenti diretti urbani, di raccordi interurbani e di collegamenti diretti a centrale speciale, sono stabiliti nella misura di cui alla tabella I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-21

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Art. 21 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo