Art. 19

In vigore dal 26 lug 1984
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo