Art. 19
19 / 26In vigore dal 26 lug 1984
La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata in L. 1.500 per ognuna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-19