Art. 14
In vigore dal 26 lug 1984
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui all', primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore è costituito da un prezzo più sovrapprezzo ed è fissato nella misura riportata nella tabella G.
Il sovrapprezzo si applica a tutti gli scatti relativi al traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano e internazionale) ad eccezione degli scatti addebitati a L. 40 e degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico.
In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione.
Fermo restando quanto stabilito in materia dalle convenzioni tra Ministero P.T. e concessionarie, nei rapporti contabili tra i gestori il prezzo dello scatto è considerato pari a L. 80 per il traffico nazionale e pari a L. 92 per i traffici internazionali e intercontinentali salvo, per questi ultimi, successive eventuali modificazioni che saranno apportate con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-14