Art. 15

In vigore dal 26 lug 1984
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo