Art. 23

In vigore dal 26 lug 1984
Gli abbonati collegati ad una centrale all'uopo equipaggiata che fruiscono, a loro richiesta, della documentazione del traffico, mediante periodica distinta delle comunicazioni effettuate, sono tenuti a corrispondere un compenso di L. 35 per ogni comunicazione documentata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-23

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Art. 23 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo