Art. 2

In vigore dal 26 lug 1984
I canoni di abbonamento al servizio telefonico per ciascun collegamento alla centrale di competenza, equipaggiato di apparecchio telefonico di tipo normale o di organo di sezionamento, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella A.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-25;376#art-2

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