DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1108·24 dicembre 1959
Proroga e modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti.
Vigente dal 31 dicembre 1959 10 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 d
Art. 2Dal 1 gennaio 1960 a non oltre il 30 giugno 1960 si rendono applicabili per i sottoindicat
Art. 3Alla tariffa dei dazi doganali di importazione e alle relative disposizioni preliminari so
Art. 4La sospensione daziaria per lo zucchero greggio importato a reintegro dei corrispondenti q
Art. 5È sospesa a non oltre il 31 dicembre 1961 l'applicazione del dazio d'importazione per i ma
Art. 6Dal 1 ottobre 1959 la voce della tariffa dei dazi doganali di importazione n. 26.02 è modi
Art. 7L'esenzione da dazio doganale stabilita dall'art. 5 del decreto Presidenziale 26 dicembre
Art. 8Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961: a) a
Art. 9Dal 1 gennaio 1960 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa, tab
Art. 10Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione