Art. 7

In vigore dal 1 gen 1960
L'esenzione da dazio doganale stabilita dall' del decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, per alcuni materiali ferrosi ricavati dagli scafi delle navi in demolizione nei cantieri nazionali, è estesa a tutti i materiali ferrosi anche non formanti oggetto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ed ai materiali di altri metalli comuni ricavati dagli scafi e dalle soprastrutture, nonché all'apparato motore di propulsione, ai macchinari ausiliari e di coperta, alle ancore, alle catene, ai battelli di salvataggio, ai mobili facenti corpo con la nave ed alla legna da ardere, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-7

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