Art. 9

In vigore dal 1 gen 1960
Dal 1 gennaio 1960 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa, tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-9

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