Art. 5

In vigore dal 1 gen 1960
È sospesa a non oltre il 31 dicembre 1961 l'applicazione del dazio d'importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti e accessori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria è disposta dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero industria e commercio. La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-5

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