Art. 2
In vigore dal 1 gen 1960
Dal 1 gennaio 1960 a non oltre il 30 giugno 1960 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:
a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa italiana 73.01-c-1);
b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa italiana 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende dotate di impianti per la laminazione a freddo dei coils - escluse quelle produttrici di detti semiprodotti - che lo destinino esclusivamente alla fabbricazione di lamierini stagnatizincati o piombati;
c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 700 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1: 73.15-b-6-alfa-I).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-2