Art. 3
In vigore dal 1 gen 1960
Alla tariffa dei dazi doganali di importazione e alle relative disposizioni preliminari sono apportate le seguenti rettifiche:
Il diritto di statistica nella misura fissa di lire 10 per ogni tonnellata di peso lordo, di cui all'art. 47, lettera a) delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, è esteso alle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della stessa tariffa: 12.09.12.10, 25-17-c, 25.24, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.31, 27.06, 32.08-b-2, 68.15-a-1, 69.12-a;
L'ultimo periodo del penultimo comma dell'art. 47 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali è modificato come segue:
"il diritto di statistica è riscosso nella misura di lire dieci per tonnellata per gli oli di petrolio destinati alla esportazione".
L'esenzione del diritto di statistica, di cui all'art. 48, lettera n) di dette disposizioni preliminari è estesa ai natanti considerati sotto le voci e sottovoci della tariffa dei dazi doganali, numeri 89.01-a-b-c-e: 89.02: 89.03: 89.05;
Alla nota a piè pagina della tariffa dei dazi doganali, riferita alla, voce 17.01, alla seconda riga leggere: "... esportati da non oltre un anno..." invece di "... esportati da oltre un anno...";
Nella voce n. 22.05-a) e nella relativa nota, la parola "ricchezza" è sostituita con "gradazione":
Nella seconda e terza riga del 1° comma della nota alla voce 22.05-b) sono soppresse le parole. "ma non i 21 gradi";
All'ultima riga della nota. C-c) al capitolo 27 della tariffa la dizione "30° a" è sostituita, con "300° C";
Dalla nota inserita sotto la voce di tariffa numero 29.14-b-4) è soppresso "(acido oleico, palmitico, ecc.)";
Le voci di tariffa numeri 29.25-a-2) e 29.25-a-3) sono modificate come segue:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Alla voce di tariffa n. 29.35-c-13) è soppresso "e suoi sali";
Alle voci di tariffa numeri 29-42-c-1), 29.42-c-2), 29-42-c-3-beta), 29.42-c-6) è aggiunto "e suoi sali"; alle voci numeri 29.42-c-4), 29.42-c-5) è aggiunto "e loro sali";
Alla voce di tariffa n. 32.09-b) è inserito il dazio temporaneo "23";
Alla nomenclatura (denominazione delle merci) della voce n. 39.02-b) è premesso "soluzioni";
Sotto la voce n. 44.04-b-1-alfa-II) è inserito:
Dazio al valore
generale % temporaneo %
di Douglas fir (pseudotsuga
taxifolia e pseudotsuga glaua);
di Western Hemlok (tsuga
heterophilla); di Southem pine
(Pinus palustris; Pinus echinata;
Pinus taeda; Pinus virginiana:
Pinus caribaca; Pinus glabra;
Pinus rigida; Pinus rigida
varieta serotina)................. -- 6 (*)
Sotto la voce n. 44.04-b-2-
beta) e inserito: di Black Walnut
(juglans nigra)................... -- 8 (*)
Sotto la voce n. 44.05-c-1-
beta) e inserito: listelli a
sezione quadrata, di legno di
faggio semplicemente segato, con i
lati diritti e paralleli a spigolo
vivo, di lunghezza da m. 1 a m.
1,50 e di spessore da mm. 24 a
mm. 30............................ -- 4
ed è soppresso dalla voce n. 44.04-b-1-beta-II-aa);
Il dazio generale del 30 per cento della voce di tariffa n. 45.02-b) è contrassegnato con l'asterisco (*):
La parola "foderati", indicata alle voci numeri 64.03-c-1-al-alfa).
64.03-c-2-alfa) e 64.04-c-1) è sostituita con "foderata":
La dizione "68.02 lettera b)", indicata nella nota A) del capitolo 68, è sostituita con "68.02 lettera c)";
La nomenclatura (denominazione delle merci) della voce n. 73.02-e-1) è modificata come segue:
"ferro-silico-cromo contenente più di 90% ma non più di 96% complessivamente di cromo e silicio con prevalenza in peso del cromo":
Il dazio temporaneo di 20 (*) di cui alla voce n. 84.07-c-5) è soppresso;
La nomenclatura (denominazione delle merci) della voce n. 84.55-b-3-beta-III) è sostituita dalla seguente:
"di registratori di cassa; di macchine per la compilazione dei biglietti e simili; di macchine per statistica e simili, a schede perforate";
Alla voce n. 84.56-e-2) sono sostituite:
la lettera "gamma", con "III";
la dizione "della per la preparazione del calcestruzzo" con: "gamma" di macchine ed apparecchi per la preparazione del calcestruzzo;
la lettera "epsilon" con "della";
Alla prima riga della dizione della voce n. 85.19-f) è soppressa la parola "altri";
Alla voce di tariffa n. 91.08-c) è inserito il dazio temporaneo "18 (*)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-3