Art. 8

In vigore dal 1 gen 1960
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961: a) ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati: b) i dazi doganali sui semi oleosi (voce della tariffa doganale n. 12.01), destinati alla produzione di oli per uso alimentare, importati da Paesi estranei alla Comunità economica europea o da Paesi di detta Comunità ma non accompagnati dal "certificato per la circolazione delle merci", sono ridotti del 50 per cento, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; c) il dazio temporaneo del 4% sul valore, stabilito per le tavolette di legno di faggio, di rovere, di frassino, di mansonia, e di mogano, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm. 61, di larghezza da cm. 4 a cm. 8 e di spessore da mm. 18 a mm. 27 (voce della tariffa. n. ex 44.05-c), si applica alle stesse tavolette di lunghezza da cm. 20 a cm. 65, di larghezza da cm. 4 a, cm. 8,50 e di spessore da mm. 18 a mm. 30; d) l'applicazione del dazio minimo (temporaneo) per pezzo per i diodi a cristallo (voce della tariffa doganale n. ex 85-21-c) è sospesa; e) i linters idrofilizzati, destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide, previsti dalla nota 3 della voce della tariffa doganale n. 55.02 sono ammessi in esenzione da dazio, con l'osservanza, delle norme condizioni in vigore; f) i limiti minimo e massimo del tenore di nichelio per la ghisa nichelifera allo stato greggio prevista alla voce della, tariffa dei dazi doganali di importazione n. 73.02-ij-1) sono rispettivamente stabiliti in 20% e 45%.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-8

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