Art. 10
In vigore dal 1 gen 1960
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - PELLA - TAMBRONI - RUMOR -
COLOMBO - DEL BO -
JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 169. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-24;1108#art-10