DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 787·2 maggio 1957
Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente la fornitura gratuita di oggetti di corredo ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato.
Vigente dal 6 settembre 1957 8 articoli 1 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 29 e
Art. 2La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali provvede per la prima vestizione degli
Art. 3Per ogni agente è tenuta in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti asseg
Art. 4La rinnovazione degli oggetti di vestiario non ha luogo se alla scadenza del prescritto pe
Art. 5La riparazione delle divise e delle calzature, durante il periodo minimo di durata è a car
Art. 6Il personale che cessa dal servizio deve restituire gli oggetti in dotazione, ad eccezione
Art. 7Gli oggetti sostituiti e quelli restituiti, a norma dei precedenti articoli 4 e 6, sono in
Art. 8Le somme ricavate dalle vendite e dagli addebiti di cui ai precedenti articoli, saranno ve