Art. 8
In vigore dal 21 set 1957
Le somme ricavate dalle vendite e dagli addebiti di cui ai precedenti articoli, saranno versate al cap. 184 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, riguardanti entrate eventuali e diverse dei Ministeri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1957
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO - TAMBRONI
- MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1957
Atti dei Governo, registro n. 107, foglio n. 74. - RELLEVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-8