Art. 3
In vigore dal 21 set 1957
Per ogni agente è tenuta in doppio esemplare, una scheda individuale degli indumenti assegnati in dotazione. Il primo esemplare è tenuto dall'Ufficio matricola di ciascun ispettorato regionale, il secondo dal magazzino centrale vestiario.
Nella scheda sono annotati gli oggetti distribuiti alla prima vestizione e le successive rinnovazioni, con le relative date.
In caso di trasferimento ad altro ispettorato regionale, l'agente porta con sè gli oggetti di vestiario, e la sua scheda individuale è inviata, unitamente ai fascicoli matricolari e amministrativi, all'Ispettorato di nuova assegnazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-3