Art. 7

In vigore dal 21 set 1957
Gli oggetti sostituiti e quelli restituiti, a norma dei precedenti , sono inviati al magazzino centrale vestiario presso la scuola allievi sottufficiali e guardie forestali, perché siano venduti o riutilizzati ai sensi degli articoli 330, 331, 332, 333 e 334 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-7

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