Art. 2
In vigore dal 21 set 1957
La scuola allievi sottufficiali e guardie forestali provvede per la prima vestizione degli allievi all'inizio dei corsi di istruzione, e, per il tramite degli ispettorati regionali delle foreste, alla rinnovazione del vestiario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-2