Art. 6
In vigore dal 21 set 1957
Il personale che cessa dal servizio deve restituire gli oggetti in dotazione, ad eccezione di una camicia e di un paio di calzature. Gli oggetti non restituiti sono addebitati ai termini del secondo comma del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-6