Art. 5
In vigore dal 21 set 1957
La riparazione delle divise e delle calzature, durante il periodo minimo di durata è a carico degli agenti che le hanno in dotazione, salvo per quanto riguarda eventuali gravi deterioramenti dipendenti da forza maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-5