Art. 4
In vigore dal 21 set 1957
La rinnovazione degli oggetti di vestiario non ha luogo se alla scadenza del prescritto periodo minimo di uso il capo dell'Ispettorato regionale o un funzionario da lui delegato accerti che essi sono ancora in buono stato di conservazione. In tal caso il capo dell'Ispettorato assegna un nuovo termine d'uso.
Quando la durata dell'oggetto sia inferiore al termine stabilito, esso viene rinnovato, addebitando all'agente, qualora la minore durata dipenda da sua negligenza, il valore risultante dall'inventario, ridotto in proporzioni dell'uso fatto, ma in ogni caso non più di due terzi del valore stesso. L'addebito dovrà essere verbalizzato in contraddittorio.
Gli oggetti non restituiti all'atto della rinnovazione sono addebitati all'assegnatario per un terzo del loro valore d'inventario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-05-02;787#art-4