DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 70·7 febbraio 1951
Norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, numero 841, a territori della Campania e istituzione presso l'Opera nazionale per i combattenti di una Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Vigente dal 27 febbraio 1951 24 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvediment
Art. 2Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è costituita, con sede in Napoli
Art. 3La Sezione speciale ha gestione autonoma e patrimonio distinto da quello dell'Opera. Il pr
Art. 4Altri organi della Sezione sono: a) il Consiglio per la Sezione speciale; b) il Collegio s
Art. 5Il Consiglio per la Sezione speciale è costituito da dodici membri, dei quali sette scelti
Art. 6I componenti il Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Anche p
Art. 7Il presidente dell'Opera convoca e presiede il Consiglio per la Sezione speciale. Per la v
Art. 8Il Consiglio dà parere su tutti gli affari sui quali sia interpellato dal presidente. Il p
Art. 9Sono soggette all'approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, le deliberazio
Art. 10Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può ordinare in ogni momento ispezioni amminist
Art. 11La Sezione speciale ha un proprio direttore nominato con decreto del Ministro per l'agrico
Art. 12Gli emolumenti del presidente che siano a carico del bilancio della Sezione, nonché gli em
Art. 13Al controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Sezione provvede un Collegi
Art. 14Alla Sezione speciale è assegnato un patrimonio di fondazione di lire cinquanta milioni a
Art. 15Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, verrà determinata la somma da ass